Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 1, lett. b), i dati relativi alle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipazione in quanto la norma fa riferimento a partecipazioni anche minoritarie.
Non sono invece oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, i dati relativi alle società a partecipazione pubblica con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o altri paesi dell’Unione europea e le loro controllate. Tale esclusione è da intendersi riferita, ad avviso dell’Autorità, anche alle società partecipate che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.