Le informazioni richieste saranno integrate al piu' presto e verra' qui inserita una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 32, comma 2, lettera a e dall'Art. 10, comma 5 del Decreto legislativo n. 33/2013.
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Per 'costi contabilizzati' dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l'erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell'approvazione di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cosi' come previsto dell'art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilita' analitica.
Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo